CAPO II Competenza degli Organi – Articolo 16 – Competenze dell’Assemblea

All’Assemblea spetta determinare l’indirizzo politico/amministrativo dell’Unione e controllarne l’attuazione, adottando tutti gli atti previsti dalla legge.

L’Assemblea discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo presentati annualmente dal Presidente.

Il documento programmatico presentato dal presidente ed approvato dall’Assemblea costituisce atto di riferimento sul quale l’Assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’azione politico/amministrativa dell’Unione.

La funzione di programmazione propria dell’ Assemblea si esprime in particolare al fine della presentazione dei bilanci pluriennali ed annuale.

L’Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri Organi.