Art. 4 – Principi e criteri generali di azione

Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici, l’Unione agisce nel rispetto dei principi e dei criteri generali dell’attività amministrativa, adottando metodi e strumenti propri degli Enti Locali.

Qualsiasi atto dell’Unione non può avere durata od effetti superiori a quelli dell’Unione stessa fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del presente Statuto.