Articolo 33 – Capacità normativa dell’Unione

L’Unione possiede, limitatamente all’oggetto delle proprie attribuzioni, le medesime capacità previste dalla legge per i Comuni.

Il trasferimento di attribuzioni o compiti all’Unione determina ove possibile e fatti salvi i diritti di terzi, la contestuale inefficacia delle relative disposizioni comunali  non appena gli organi dell’Unione abbiano deliberato.